Adozioni, parere su caso di cittadina bulgara
Volevo chiederLe un consiglio giuridico riguardo la mia situazione famigliare. Mi chiamo **** **** cittadina bulgara, ho **** anni . La mia madre biologica e cittadina italiana e bulgara e volevamo sapere se fossi possibile chiedere riconoscimento da parte sua essendo che sono stata adottata dai miei nonni (i genitori della mia madre biologica). Come nel mio paese di origine per essere risolta la situazione la legge prevede annullamento dell’atto di adozione e dobbiamo essere tutti d’accordo. Invece i miei nonni (i miei genitori attuali) non lo sono. Fin ora la mia madre biologica ha sempre provveduto per il mio sostenimento economico e non abbiamo mai interrotti i rapporti. Mi sono trasferita a vivere in Italia dove studio e abito con la mia madre biologica e suo marito da 4 anni. Lui è un cittadino italiano e tutti e due non hanno altri figli e entrambi sono d’accordo per un riconoscimento o qualche altro modo previsto della legge in quale riusciremo ad recuperare il nostro legame tra madre e figlia. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Gentile Signora,
purtroppo gli elementi contenuti nella Sua domanda non mi consentono di offrirLe una risposta esaustiva.
Occorrerebbe, infatti, verificare in maniera puntuale quale forma di adozione sia stata effettuata dai Suoi nonni, se essi possano procedere, secondo la normativa bulgara, ad una tipologia di adozione che nell’ordinamento italiano è definita “legittimante” –veda oltre- e cosa preveda, più in generale, in argomento la legge dello Stato di cui è cittadina; in assenza di tali dati, non posso che fornirLe alcuni principi generali previsti dalla normativa in vigore in Italia.
Laddove si provveda alla c.d. “adozione legittimante”, si crea uno status di figlio legittimo all’interno della famiglia adottante, e cessa qualsivoglia tipo di rapporto (ad eccezione dei divieti matrimoniali) con quella di origine.
Unica eccezione a questa regola riguarda le adozioni effettuate prima del 1967.
A differenza dell’adozione in casi particolari e dell’adozione di persona maggiorenne, in relazione alle quali il legame con la famiglia biologica non viene interamente rescisso –sul punto, ci si limiterà in questa sede a richiamare la normativa vigente: artt. 44 e segg. l. 184/1983 per la prima, artt. 291 e segg. del Codice Civile per la seconda-, l’adozione legittimante non può essere revocata, e tale principio varrebbe anche nel caso di revoca da parte di un Tribunale estero, non trascrivibile ai sensi dell’art. 64 della l. 218/1995, perché contraria all’ordine pubblico (in questi termini, Modulo Enti Locali Servizi Demografici 2014, IPSOA, pag. 134).
Le consiglio comunque, vista la complessità della situazione e l’impossibilità di darLe una risposta compiuta, di rivolgersi a un Legale che abbia specifiche competenze in merito agli argomenti in questione.
Avv. Giuseppe Borrello del Foro di Lamezia Terme
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