Multe, come impugnarle?

multa1Sono giunte in Redazione alcune domande relative alle modalità e ai termini per l’impugnazione delle c.d. “multe”, ovvero dei verbali di accertamento che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie (e accessorie) riconnesse alla violazione delle norme previste dal Codice della Strada.

Il D. Lgsl. 285/92 (il Codice della Strada, appunto), prevede due modalità alternative di contestazione: il ricorso al Prefetto e il ricorso giurisdizionale.

Al fine di rendere il più possibile esaustiva la disamina delle due modalità di impugnazione e di non tediare i lettori, si procederà in questa sede a fornire chiarimenti in ordine al ricorso prefettizio, lasciando al prossimo appuntamento la trattazione di quello giurisdizionale.

Il RICORSO AL PREFETTO è previsto dall’art. 203 del Codice della Strada, e va presentato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento; si ricordi, sul punto, che il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore (o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del D. Lgsl. 285/92, al quale ci si richiama) entro 90 giorni dall’accertamento.

Va altresì chiarito che l’azione, pena la sua inammissibilità, può essere avviata solo ove la sanzione in misura ridotta prevista dal verbale impugnato non sia stata pagata.

Il ricorso, debitamente motivato e sottoscritto, va proposto, unitamente ai documenti che si ritengono necessari, direttamente al Prefetto (si badi: competente è quello del luogo della commessa violazione) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentato (o, anche in questo caso, spedito con raccomandata A/R) all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore; nel primo caso, al fine di svolgere la necessaria istruttoria, il Prefetto, entro 30 giorni dalla ricezione, trasmette all’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati.

Entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso (da parte del ricorrente o del Prefetto, nell’eventualità da ultimo contemplata), l’organo accertatore deve trasmettere al Prefetto gli atti relativi all’infrazione, unitamente alla prova della avvenuta contestazione o notificazione e alle opportune deduzioni tecniche; tale ultimo termine risulta particolarmente importante, perché dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore il Prefetto ha 120 giorni di tempo per emettere l’ordinanza che dispone l’archiviazione degli atti (nel caso in cui ritenga fondato il ricorso), o che contiene l’ingiunzione di pagamento (nell’ipotesi di rigetto delle difese del ricorrente).

Decorsi i suddetti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto, tuttavia, il ricorso si intende accolto: l’Autorità prefettizia, pertanto, potrà legittimamente emettere il proprio provvedimento entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione o presentazione del ricorso all’organo accertatore (60+120), oppure 210 giorni se l’atto venne spedito dal ricorrente direttamente alla Prefettura (30+60+120).

I menzionati termini, laddove il ricorrente abbia fatto richiesta di essere sentito personalmente al fine di meglio chiarire la propria posizione, si interrompono con la notifica dell’invito per la presentazione all’audizione, e restano sospesi fino alla data di espletamento della stessa o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa.

L’ordinanza-ingiunzione (ovvero quella che, sostanzialmente, rigetta il ricorso), opportunamente motivata, deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, al ricorrente; occorre evidenziare che la somma eventualmente ingiunta sarà più alta rispetto a quella contenuta nell’originario verbale, non potendo essere, per legge, inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, e comprendendo il pagamento delle spese.

Avverso l’ordinanza d’ingiunzione di pagamento può essere proposto, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta la violazione.

Avv. Giuseppe Borrello del Foro di Lamezia Terme

Commenta