Coniugi senza figli vogliono lasciare eredità a fondazione. È possibile?

Buongiorno,
sono sposata e senza figli. Vorrei sapere se sia possibile redigere un testamento in cui tutti i nostri beni (mio marito è d’accordo) possano essere lasciati ad una fondazione che intendiamo costituire, evitando che gli stessi vengano assegnati ai fratelli legittimi.
In attesa di sua cortese risposta, le porgo i miei cordiali saluti.

Gentile Signora,

la domanda da Lei formulata offre l’occasione per fornire ulteriori chiarimenti in tema di delazione dell’asse ereditario.

Come già evidenziato in precedenti risposte, le norme codicistiche che regolano la materia prevedono un meccanismo di successione legittima laddove manchino, in tutto o in parte, disposizioni testamentarie.

Nel caso in cui, invece, un soggetto intenda disporre interamente delle proprie sostanze a mezzo di testamento, sarà vincolato a riservare una parte di eredità (c.d. quota indisponibile) in favore di taluni soggetti (legittimari), potendo disporre liberamente solo della cosiddetta quota disponibile.
I legittimari sono: il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti.

Come vede, in questo caso la legge non impone che una quota parte di eredità venga devoluta in favore dei fratelli del defunto. In caso, pertanto, di sopravvivenza del solo coniuge, allo stesso spetterà per legge metà del patrimonio (art. 540 c.c.); nell’ipotesi in cui, oltre al coniuge e in assenza di figli, vi fossero ascendenti, un quarto dei beni (oltre alla metà destinata al coniuge) spetterà ad essi (art. 544 c.c.).

Nel caso in cui il testamento violi le disposizioni di legge di cui sopra, i legittimari lesi (nonchè i loro eredi o aventi causa, ex art. 557 c.c.) potranno esperire un’apposita azione giudiziale (c.d. azione di riduzione) nel termine di dieci anni.

Ciò detto, il tenore della sua domanda necessita di alcune precisazioni.

Innanzitutto, Lei sembra paventare l’ipotesi di un testamento congiunto (“…Vorrei sapere se sia possibile redigere un testamento in cui tutti i nostri beni…”). Orbene Le evidenzio che, ai sensi dell’art. 589 c.c. non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

Inoltre, senza potermi dilungare troppo, in questa sede, sul vastissimo tema dei patti successori, Le ricordo –con invito ad approfondire la questione con il Suo legale di fiducia, ovvero con un notaio-che, per effetto dell’art. 458 c.c., “…è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi…”.

La saluto cordialmente.

Avv. Giuseppe Borrello del Foro di Lamezia Terme

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