Tv non funziona dopo tre mesi: pago io o l’assistenza?

tv rottoGentile Avvocato Borrello,

ho acquistato circa tre mesi fa un televisore in un negozio. Dopo un paio di mesi questo televisore ha iniziato a non funzionare, dal momento che non si sente più l’audio. Il negoziante mi ha detto di chiamare il centro assistenza e di farmi mandare un tecnico per ripararlo.

Io ho provato più volte a chiamare il numero verde del centro assistenza, ma mi hanno detto che non sanno quando possono mandarmi il tecnico e che comunque se non ho capito male dovrebbe essere a pagamento.

Cosa posso fare in questo caso? Ovviamente il televisore non l’ho rotto io, né mi è caduto o gli ho provocato danni.

Lo usavo correttamente quando a un certo punto l’audio si è disattivato da solo.

Grazie.

Gentile signora, per effetto della normativa vigente Lei avrà modo di tutelare in breve tempo e adeguatamente le Sue ragioni.

Al di là delle disposizioni previste dal Codice Civile in tema di vizi della cosa venduta nel contratto di compravendita (artt. 1490 e segg. c.c.), la fattispecie da Lei sottopostami è regolata dalle norme previste dal D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), che offre strumenti più sicuri e stringenti rispetto a quelli di cui alla anzidetta legge del 1942.

L’art. 130 del citato Codice del Consumo prevede che “…il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene…”; innanzitutto, dunque, per fugare qualsiasi dubbio in merito, Le confermo che Lei ha titolo per esercitare i Suoi diritti (ovvero di avvalersi della garanzia legale) direttamente nei confronti di chi ha venduto il bene difettoso, e non verso produttori o soggetti terzi.

Ancora, il problema da Lei riscontrato sul televisore è riconducibile a un difetto di conformità al contratto di vendita, trattandosi di vizio che rende il bene evidentemente inidoneo all’uso abituale (veda, sul punto, le circostanze di conformità al contratto previste dall’art. 129 Codice del Consumo).

In sostanza, al momento dell’acquisto del televisore il venditore si è obbligato nei Suoi confronti a consegnarLe un prodotto perfettamente funzionante; essendosi rivelato tale elettrodomestico difettoso, Lei potrà agire, conformemente alla disciplina vigente in tema di rapporti di consumo, secondo gli schemi di seguito indicati.

Innanzitutto, Lei potrà chiedere al venditore il ripristino, senza spese, della conformità del bene optando per la sua riparazione o la sua sostituzione; la scelta è a Sua discrezione salvo che, dispone il testo di legge, il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

Sia la riparazione che la sostituzione devono essere effettuate entro un “congruo termine dalla richiesta” (purtroppo occorre dire che non vi sono precisi appigli per quantificare la congruità del termine) e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore; nel caso in cui il bene non venga riparato o sostituito entro un termine ragionevole (o, chiarisce il Codice del Consumo, nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, o nel caso in cui una precedente riparazione o sostituzione abbia cagionato notevoli inconvenienti al consumatore), Lei potrà richiedere la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, con restituzione della somma pagata per l’acquisto (la restituzione della somma dovrà tenere conto dell’uso del bene).

La risoluzione, essendo riconducibile a un inadempimento posto in essere a Suo carico, darà diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La garanzia legale è esperibile entro 2 anni dalla consegna del bene (e non dall’acquisto, che potrebbe essere per ipotesi antecedente); il difetto di conformità deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta (e non entro 8 giorni dalla identificazione del vizio, come per i rapporti a cui non si applica il Codice del Consumo, giusta art. 1495 c.c.), tranne che, specifica la normativa, il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o l’abbia occultata. In tal caso, non sarà necessaria denuncia.

Ulteriore disposizione applicabile alla fattispecie in esame è quella di cui all’art. 132 comma 3 del Codice del Consumo, per la quale i difetti manifestatisi entro 6 mesi dalla consegna del bene si presumono esistenti a tale data; nel caso che ci occupa, avendo Lei acquistato il televisore circa 3 mesi addietro, per presunzione legale lo stesso è da considerarsi già difettoso al momento della consegna, salvo che il venditore offra prova contraria o che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto.

La sussistenza di una eventuale garanzia convenzionale offerta dal produttore (che, mi è parso di capire, sussista nel Suo caso, essendo stata invitata a rivolgersi al Centro Assistenza), non esclude né limita la garanzia legale prevista dal Codice del Consumo, da far valere, come detto, con tutte le tutele del caso e senza spese, nei confronti del soggetto che Le ha venduto il bene.

In conclusione, Lei potrà avvalersi della garanzia legale nei confronti del venditore richiedendogli per iscritto (con prova di avvenuto ricevimento della richiesta, ad es. con lettera raccomandata A/R), e nei termini suddetti, la sostituzione del televisore difettoso (o la sua riparazione), invitandolo a ritirare il bene presso la Sua abitazione –o comunque riportandolo in negozio-; ove la sostituzione o la riparazione non avvenissero entro termini ragionevoli (e, nell’ipotesi in cui il venditore avesse disponibili altri televisori identici a quello difettoso, in linea di principio non dovrebbero esservi motivi ostativi a una sostituzione immediata), Lei potrà manifestare al venditore l’intenzione di risolvere il contratto, con connessi effetti restitutori (e risarcitori) per come sopra chiarito.

In caso di ulteriore inadempimento, potrà senz’altro far valere in giudizio le Sue ragioni.

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